AVVERTENZA:
             Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  ai sensi dell'art. 11,
          comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092, nonche' dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del
          medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
          sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
          modifiche apportate dalla  legge  di  conversione,  che  di
          quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto, trascritte
          nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia   dal   giorno  successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Le legge di conversione del presente  decreto,  oltre  a
          convertire  il  decreto (art.1, comma 1), contiene anche un
          altro comma (il comma 2)  il  cui  testo  e'  riportato  in
          appendice.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto  1992,  n.  359  (a), e' sostituito dai seguenti: "Il capitale
iniziale di  ciascuna  delle  societa'  per  azioni  derivanti  dalle
trasformazioni  e' determinato con decreto del Ministro del tesoro in
base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi  bilanci.
I  consigli di amministrazione di ciascuna (( delle predette societa'
per azioni devono, )) entro la data fissata con decreto del  Ministro
del  tesoro  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre 1994, proporre al
Ministro del tesoro  una  rettifica  dei  valori  dell'attivo  e  del
passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o piu' societa'
specializzate,   ovvero  da  soggetto  o  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo  27
gennaio  1992, n. 88 (b) , che attesti che i valori proposti non sono
superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei  criteri  di  cui
all'articolo  2,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (c) .
Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il
piano   di   dismissioni   adottato   dal  Governo.  I  corrispettivi
professionali dei detti soggetti sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica,
il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale
determinazione   vale  ai  fini  dell'applicazione  ad  ogni  effetto
dell'articolo  19  del  presente  decreto  (a)  .  In  attesa   della
determinazione  di  cui  sopra,  gli  organi  sociali possono, in via
transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre  in  misura  non
superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (c),  e
nei  limiti  autorizzati  dal  Ministro  del  tesoro.  Anche siffatta
rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19  del  presente  decreto
(a).  La  differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio e il patrimonio netto rivalutato potra' essere  imputata  in
tutto  o  in  parte  ad  una  speciale riserva o al capitale sociale.
Potranno altresi' ricostituirsi, in tutto  o  in  parte,  le  riserve
risultanti  nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla
trasformazione,  mantenendo  a  tali  riserve   l'originario   regime
civilistico e fiscale.".
 
          _____________
             (a)  Il  D.L.  n.  333/1992 reca: "Misure urgenti per il
          risanamento della finanza pubblica". Si trascrive il  testo
          del   relativo   art.  15,  come  modificato  del  presente
          articolo:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale - IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi  -  ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia  elettrica  - ENEL sono trasformati in societa' per
          azioni con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
           2.  Il  capitale  iniziale  di ciascuna delle societa' per
          azioni derivanti dalle trasformazioni  e'  determinato  con
          decreto   del   Ministro   del  tesoro  in  base  al  netto
          patrimoniale risultante dai rispettivi  ultimi  bilanci.  I
          consigli  di  amministrazione  di  ciascuna  delle predette
          societa' per azioni  devono,  entro  la  data  fissata  con
          decreto  del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31
          dicembre  1994,  proporre  al  Ministro  del   tesoro   una
          rettifica   dei   valori   dell'attivo   e   del   passivo,
          accompagnata  da  una  relazione  redatta  da  una  o  piu'
          societa'  specializzate,  ovvero  da soggetto o soggetti in
          possesso dei requisiti previsti dall'art.  11  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  che attesti che i
          valori proposti non  sono  superiori  a  quelli  risultanti
          dall'applicazione  dei criteri di cui all'art.  2, comma 2,
          della legge 29  dicembre  1990,  n.  408.  Le  proposte  di
          rettifica  dovranno essere formulate in coerenza con il pi-
          ano di dismissioni adottato dal  Governo.  I  corrispettivi
          professionali  dei  detti  soggetti  sono  determinati  con
          decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della  predetta
          proposta  di rettifica, il Ministro del tesoro determina il
          patrimonio netto rivalutato. Tale  determinazione  vale  ai
          fini  dell'applicazione  ad  ogni  effetto dell'art. 19 del
          presente  decreto.  In  attesa  della determinazione di cui
          sopra, gli organi  sociali  possono,  in  via  transitoria,
          determinare  il  patrimonio  netto,  sempre  in  misura non
          superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri
          di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29  dicembre  1990,
          n.  408,  e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro.
          Anche siffatta rivalutazione rileva ai  fini  dell'art.  19
          del   presente   decreto.   La   differenza  fra  il  netto
          patrimoniale   risultante   dall'ultimo   bilancio   e   il
          patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto
          o  in  parte ad una speciale riserva o al capitale sociale.
          Potranno altresi' ricostituirsi, in tutto o  in  parte,  le
          riserve  risultanti  nel  patrimonio  netto  esistente  nei
          bilanci anteriori alla trasformazione,  mantenendo  a  tali
          riserve  l'originario  regime  civilistico  e  fiscale.  Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale di L.  1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.  Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma   1,
          unitamente  a  quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera'  i
          diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato   e   delle   partecipazioni
          statali.  Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro
          le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti  nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa  depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero
          del tesoro delle partecipazioni di cui  al  presente  comma
          sono  poste  a  carico  del  fondo  di  riserva della Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni sara' deliberato dalla prima  assemblea.  In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie, che disciplinano i singoli enti.
          I  presidenti  delle  societa'  per  azioni derivanti dalla
          trasformazione  convocheranno   le   rispettive   assemblee
          sociali  entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo  di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             L'art. 19 del medesimo decreto cosi' recita:
             "Art. 19. - 1.  Tutte  le  operazioni  connesse  con  la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e  tasse  (trattasi  del  capo  III:  v.  nota  (a)
          all'art. 2, n.d.r. )".
             (b)  L'art.  11  del D.Lgs. n. 88/1992 (attuazione della
          direttiva n.  84/253/CEE, relativa  all'abilitazione  delle
          persone  incaricate  del  controllo  di legge dei documenti
          contabili) e' cosi' formulato:
             "Art.  11  (Prima formazione del registro) - 1. Entro un
          anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
          Ministero  di  grazia  e  giustizia, accertati i titoli dei
          richiedenti, procede alla formazione del registro  ed  alla
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.
             2.   Sono  iscritti  nel  registro,  purche'  presentino
          domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, abbiano domicilio  in  Italia  e  non  si
          trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
               a)  coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto sono  iscritti  o  sono  in  possesso  dei
          requisiti  per  essere  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
          ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato  e  degli
          enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art.
          12  del  regio  decreto-legge  24  luglio 1936, n. 1548, e'
          ridotto a cinque anni;
               b) coloro che  sono  iscritti  o  hanno  acquisito  il
          diritto   ad   essere   iscritti   nell'albo   dei  dottori
          commercialisti  o  nell'albo  dei   ragionieri   e   periti
          commerciali  alla medesima data o, successivamente, in base
          ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto
          attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno;
               c) coloro che alla medesima data sono in  possesso  di
          un  diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali
          in  amministrazione  e  controllo   aziendale   di   durata
          triennale  e hanno svolto attivita' di controllo legale dei
          conti per un anno;
               d)  coloro  che  alla  medesima  data  hanno  superato
          l'esame   gia'   previsto  dall'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
               e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  il
          giudizio di equipollenza  o  corrispondenza  gia'  previsto
          dall'art.  8,  comma  terzo,  lettera  c)  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
             3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai
          sensi dell'articolo 27 del presente decreto  sono  iscritti
          in  un elenco allegato al registro e, successivamente, sono
          iscritti nel  registro  dei  revisori  contabili,  purche',
          fermi  restando  gli  altri requisiti previsti dal comma 2,
          risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere
          svolto le funzioni  di  sindaco  per  il  periodo  indicato
          dall'art.  12  del  regio  decreto-legge 24 luglio 1936, n.
          1548, o dalle lettere b) e c)  del  comma  2  del  presente
          articolo.  Le  modalita'  per  l'iscrizione  nell'elenco e,
          successivamente,  nel  registro   sono   disciplinate   dal
          regolamento previsto dall'art. 14".
             (c)  Il  comma  2  dell'art.  2  della legge n. 408/1990
          (Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e fondi in
          sospensione   di   imposta,   nonche'    disposizioni    di
          razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per
          la  revisione  del  trattamento tributario della famiglia e
          delle  rendite  finanziarie  e  per  la   revisione   delle
          agevolazioni tributarie) prevede che: "I valori iscritti in
          bilancio  e in inventario a seguito della rivalutazione non
          possono in nessun caso  superare  i  valori  effettivamente
          attribuibili  ai  beni  con riguardo alla loro consistenza,
          alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita'
          di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori
          correnti e alle quotazioni di borsa".
                                   APPENDICE
 
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          di conversione: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i
          rapporti   giuridici  sorti  sulla  base  dell'art.  8  del
          decreto-legge 21 gennaio  1992,  n.  14,  dell'art.  8  del
          decreto-legge  20  marzo  1992,  n.  237,  dell'art.  8 del
          decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293,  e  dell'art.  8  del
          decreto-legge  21 luglio 1992, n. 345, nonche' dei decreti-
          legge 14 agosto 1992, n.  365, 20 ottobre 1992, n. 413,  19
          dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile
          1993, n. 116".
             I  DD.LL. n. 14/1992, n. 237/1992 e n. 293/1992, recanti
          misure urgenti in campo economico  ed  interventi  in  zone
          terremotate,   non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  68 del  21  marzo
          1992,  n.  117  del  21  maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio
          1992. Il D.L. n. 345/1992, recante misure urgenti in  campo
          economico  e  sociale,  non  e'  stato  convertito in legge
          perche' respinto dalla Camera  dei  deputati  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 185 del 7 agosto 1992).  L'art.  8  dei
          primi  tre decreti recava norme in materia di personale dei
          Monopoli di Stato;  l'art.  8  dell'ultimo  decreto  recava
          norme  sulla  trasformazione  dell'Amministrazione autonoma
          dei monopoli  di  Stato  (il  relativo  testo  puo'  essere
          consultato,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale -
          serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992, n.  68  del  21
          marzo  1992,  n.  117  del  21  maggio 1992 e n. 170 del 21
          luglio 1992).
             I DD.LL. n.  365/1992,  n.  413/1992,  n.  486/1992,  n.
          37/1993  e n.  116/1993, di contenuto pressoche' analogo al
          presente decreto, non sono stati convertiti  in  legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.   247 del 20
          ottobre 1992, n. 298 del 19 dicembre 1992,  n.  40  del  18
          febbraio  1993,  n.  90  del 19 aprile 1993 e n. 143 del 21
          giugno 1993.